A cura dell’Avv.Vincenzo Fedele
Cass.Civ.Ordinanza 26 maggio 2022 n.17122
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’articolo 1224 del codice civile competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’articolo 14 del Dlgs 150/2011, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
La sentenza in epigrafe e descritta con massima giurisprudenziale illustra la scelta di accomunare in un unico paragrafo l’illustrazione delle vicende relative alle tre procedure, ivi inclusa quella esecutiva intrapresa su incarico dei convenuti, e la mancanza di una chiara esplicitazione in ricorso della volonta’ di limitare la richiesta di condanna ai soli compensi dovuti per la procedura monitoria e quella di opposizione, non permette di affermare che il Tribunale abbia deciso violando il precetto di cui all’articolo 112 c.p.c., e cio’ anche alla luce del fatto che l’acconto versato dai era si’ riferito alla fase esecutiva, ma anche a spese non imponibili(mancando una netta distinzione ad esempio nel bonifico effettuato dalla parte. La doglianza proposta, si risolve piuttosto nella non consentita contestazione del potere di interpretazione della domanda, potere riservato al giudice di merito, atteso che e’ lo stesso tenore dell’atto introduttivo del giudizio che esplicita piuttosto una sollecitazione al giudice di primo grado a procedere ad una liquidazione dei compensi maturati per l’attivita’ professionale complessivamente svolta nell’interesse dei convenuti, come esplicitata nel paragrafo 2 del ricorso, e comprensiva quindi anche dell’attivita’ professionale concernente la procedura esecutiva.La Corte di Cassazione ritiene infatti di dover dare continuita’ a tale orientamento e ne consegue che, ove per effetto di versamenti effettuati in corso di causa il credito originariamente vantato si riduca, gli interessi vanno tuttavia calcolati sul credito originario sino alla data del pagamento parziale, decorrendo successivamente sul credito residuo, palesandosi quindi erronea la soluzione
cui e’ pervenuto il giudice di merito.La circoscrizione della domanda ai soli compensi per il procedimento monitorio e per il successivo giudizio di opposizione, non consentiva quindi al Tribunale di poter procedere alla rideterminazione dei compensi dovuti per la procedura esecutiva (compensi che aveva limitato alla sola fase introduttiva, con una riduzione rispetto a quanto invece richiesto in via stragiudiziale) ne’ avrebbe permesso di poter imputare il pagamento avvenuto prima della presentazione del ricorso da parte dei convenuti al credito effettivamente oggetto della domanda, trattandosi di un pagamento invece riferito dagli stessi ai soli compensi dovuti per la procedura esecutiva.Cio’ aveva quindi determinato un’indebita riduzione del credito ancora insoddisfatto, quale conseguenza della decisione su di una domanda in realta’ non proposta. In questo caso ben potrà il difensore creditore della parte assistita richiedere gli interessi ai sensi dell’art.1224 C.c. dalla notifica della missiva di costituzione in mora, laddove l’attività professionale è iniziata con attività stragiudiziale necessaria per richiedere quanto dovuto a favore della parte e successivamente del difensore a titolo di compensi per l’attività professionale svolta ai sensi del d.m. 55/14 e ss.mm.ii. La misura in cui vanno corrisposti gli interessi moratori, anziché esser fatta coincidere — come per alcuni ordinamenti stranieri — con il tasso di sconto, continuamente variabile, è stabilito in modo fisso; essa, che è del cinque
per cento in ragione di anno (art. 1284, 1° comma, C.c.) risulta così unificata con quella già in vigore per la materia commerciale, in vista del fatto che la trasformazione della vita produttiva, oggi, rende possibile anche nell’ambito dell’attività civile, un impiego del danaro redditizio, al pari che in quello dell’attività commerciale.