A cura dell’Avv.Vincenzo Fedele
Tar Catania, sezione seconda, 19 luglio 2022 n.1941 “nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra
la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti,
anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato”.
* La pronuncia di merito indicata in epigrafe indica quali criteri per impugnare un titolo autorizzatorio edilizio degli elementi insiti all’interno della domanda, in particolar modo la legittimazione ad agìre e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, a nulla rilevando il criterio della vicinitas, quindi dell’essere
un vicino di casa o di quartiere del soggetto portatore di interesse, criterio il quale da solo non dimostra la sussistenza di un interesse al ricorso.
Infatti tale pronuncia di merito afferma che è necessario anche dimostrare il proprio interesse quando si agisce per chiedere l’annullamento di una concessione edilizia in sanatoria concessa, per opere che si ritengono “abusive”
Non è quindi sufficiente confinare con una proprietà in cui vengono realizzate delle opere abusive per agìre
in giudizio ed infatti la vicinitas non basta ai fini della legittimazione ad agire in giudizio, ma bisogna dimostrare anche la sussistenza di un interesse ad agire che giustifichi la contestazione dell’opera edilizia realizzata.
Tale sentenza di merito infatti richiama una struttura di maneggio per cavalli da parte di una proprietaria
di un fondo confinante, la quale viene denunciata dal legale rapp.te di una società per aver realizzato tale maneggio in mancanza di concessione edilizia e senza aver richiesto alcun parere secondo la normativa vigente
anche ai sensi del d.lgs. 42/04(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e quindi anche ai sensi dell’art.181,
d.lgs.42/04 e ss.mm.ii. Tale società informa la competente Procura della Repubblica dell’asserito abuso per realizzazione dell’opera senza concessione edilizia e dei pareri richiesti dalla normativa vigente e successivamente la proprietaria realizza anche una concimaia a servizio del maneggio anche qui senza aver
richiesto formale autorizzazione e conseguenti pareri per realizzare tali lavori, i quali dopo l’inizio degli stessi vengono denunciati alla competente Procura della Repubblica da parte della stessa società.
Successivamente il Comune rilascia la concessione edilizia in sanatoria per la concimaia di pertinenza dell’azienda agricola e dei box animali e, nonostante la società presenti osservazioni per far dichiarare l’illegittimità del provvedimento, il Comune lo conferma e per tali motivi la società propone formale
ricorso al Tar Catania, chiedendo l’annullamento della concessione in sanatoria, del provvedimento che
non ha accolto le osservazioni della società, di ogni altro atto non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo di quelli indicati.
La sentenza di merito indicata in epigrafe dichiara il ricorso inammissibile, laddove secondo il Tar Catania “l’interesse ad agire non solo deve sussistere, ma deve essere debitamente evidenziato nella domanda, in modo che il giudice possa valutarne la sussistenza”(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
17 settembre 2020 n. 690, Estensore Zappalà), sentenza quest’ultima con la quale è stato fatto presente che
la competenza in merito a tali opere abusive è del giudice penale, essendo le stesse prive di concessione
edilizia e per tali motivi non vi è competenza del giudice amministrativo. Infatti è onere della parte che agisce dimostrare la sussistenza dell’interesse a ricorrere, senza che possa in tal senso venire in soccorso il potere acquisitivo del giudice, secondo il principio dispositivo che informa
il processo amministrativo, quale strumento per il perseguimento del bene della vita sostanziale.
Orbene, nel caso che ci occupa, la società ricorrente, in replica alle eccezioni dell’amministrazione comunale
e della controinteressata, si è limitata esclusivamente ad affermare laproprietà dell’appezzamento di terreno
senza neppure rappresentare l’uso che di detto terreno viene fatto e se sullo stesso insiste o meno qualche costruzione ed eventualmente adibita a quale fine e quali siano i danni e/o le molestie che la stessa società subisce. La giurisprudenza di merito siciliana, affrontando tali tematiche inviava al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale-Adunanza Plenaria tutti gli atti e documenti e statuiva che:
a) nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;
b) l’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
c) l’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante,
nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;d) nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo”(Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 09 dicembre 2021 n.22), pronunica con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in appello per carenza dell’interesse a ricorrere.
Infatti se da un lato è dimostrata la situazione di vicinitas tale da poter dimostrare a legittimazione ad agire in capo alla società ricorrente, deve invece escludersi la sussistenza dell’interesse al ricorso, non avendo la ricorrente dimostrato lo specifico pregiudizio che l’iniziativa edilizia in contestazione gli arreca e soprattutto quali lesioni
o molestie vengano arrecate alla sua attività professionale, questo perchè i pregiudizi lamentati dalla ricorrente sono stati dedotti in termini generici e senza comprovare in modo preciso e dettagliato quali lesioni derivino in concreto alla stessa dall’iniziativa edificatoria della controinteressata proprietaria del fondo confinante da tale attività di maneggio di cavalli, anche in considerazione della concessione del permesso di costruire in sanatoria
anche in merito ai lavori successivi svolti dalla controinteressata proprietaria del fondo confinante.